STATUTO
Genova, 4 aprile 2016.
Statuto Social DI&RA
Articolo 1
È costituita un’Associazione denominata “Digital Implant & Restorative Academy – (DI&RA).”
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Milano, Via Lattanzio,23; potrà comunque, con decisione dell’organo amministrativo aprire sede secondarie e/o ulteriori uffici.
Articolo 3
L’Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e si propone di svolgere e promuovere nell’ambito del territorio nazionale attività didattica di ricerca e di divulgazione nel campo dell’Odontoiatria e degli sviluppi tecnologici nell’impiego del Digitale.
A tali fini, l’Associazione si propone:
a) di organizzare congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, convegni e incontri;
b) di istituire borse di studio, concorsi, premi;
c) di favorire scambi culturali anche con l’estero;
d) di attuare ogni altra iniziativa che contribuisca al progresso scientifico od al miglioramento del livello professionale nel campo della Tecnologia Digitale applicabile all’Odontoiatria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione).
Articolo 4
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
c) da donazioni, legati, lasciti.
Articolo 5
I proventi con cui provvedere all’attività ed alla vita dell’associazione sono costituiti:
a) dalle quote associative;
b) dai proventi dei beni patrimoniali;
c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni
nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.
Articolo 6
Gli associati si suddividono in:
a) Soci Fondatori.
b) Soci Attivi.
c) Soci Ordinari.
d) Soci Onorari.
I soci fondatori sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo.
I soci attivi sono, oltre ai soci fondatori, coloro che risulteranno iscritti dopo apposita delibera del Consiglio direttivo e sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; se in regola con il pagamento della predetta quota, hanno diritto
di partecipare gratuitamente a tutti i congressi e ai corsi di aggiornamento e/o formazione dell’Associazione, hanno diritto-dovere di presenziare ai lavori dell’Assemblea, hanno
diritto di voto in Assemblea, possono rivestire cariche associative; sono in ogni caso tenuti all’osservanza delle norme associative, delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi, nonché
a dare il proprio contributo qualificato alle iniziative e alle finalità dell’Associazione, in particolare collaborando alle attività scientifiche dell’Associazione o all’organizzazione delle manifestazioni, oppure partecipando alle commissioni eventualmente istituite o pubblicando articoli scientifici
nel campo della Odontoiatria su riviste controllate.
I soci ordinari sono coloro che, risulteranno iscritti dopo apposita delibera del Consiglio direttivo e che sono in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l’esercizio della professione di Odontoiatra o di Medico Chirurgo, siano interessati alla Odontoiatria. Fanno parte della categoria di soci Ordinari altresì i medici e i non laureati che comunque svolgano attività quali assistenti di poltrona, odontotecnici, tecnici operatori, igienisti e quanti altri possano orbitare nell’ambito paramedico.
Per essere ammesso all’Associazione in qualità di Socio Ordinario, il candidato dovrà essere in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l’esercizio della professione
di Odontoiatra o di Medico Chirurgo o di altra attività come sopra indicata e versare la quota associativa.
I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza;
se in regola con il pagamento della predetta quota, hanno diritto di partecipare gratuitamente al Congresso e ai corsi aggiornamento
e/o formazione dell’Associazione;
sono in ogni caso tenuti all’osservanza delle norme associative e delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi.
I soci Onorari sono coloro che risulteranno iscritti dopo apposita delibera del Consiglio Direttivo, considerati come studiosi nel campo della Odontoiatria o altre personalità che, per singolari benemerenze scientifiche, siano ritenuti degni di particolare riconoscimento e possano dare un apporto qualificato all’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi. Divengono altresì di diritto Soci Onorari, previa espressa richiesta al Consiglio Direttivo, coloro che sono stati Soci Attivi
continuativamente per almeno vent’anni.
I soci Onorari:
hanno diritto di partecipare gratuitamente al Congresso annuale dell’Associazione, hanno diritto di presenziare senza diritto di voto ai lavori dell’Assemblea, possono essere designati a tenere corsi di aggiornamento e/o formazione per l’Associazione; sono in ogni caso tenuti all’osservanza delle norme associative, delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi, nonché a dare il proprio contributo alle iniziative e finalità dell’Associazione.
Ogni attività svolta dai Soci per conto e a favore dell’Associazione è gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute nell’interesse dell’Associazione, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Appartengono alle categorie di soci attivi, ordinari e onorari tutti coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che, condividendo le finalità dell’associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con esplicita indicazione della categoria nella quale il richiedente intende essere compreso e del domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da questa derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
Per essere ammesso all’Associazione in qualità di Socio Attivo, il candidato dovrà inviare al Segretario dell’Associazione la propria domanda d’iscrizione corredata della seguente documentazione:
a) presentazione sottoscritta da due Soci Attivi che si rendano personalmente garanti del reale interesse del candidato per l’Associazione e la cultura dell’Odontoiatria, nonché della sua moralità;
b) il candidato può presentare a discrezione il Curriculum Vitae;
c) documentazione relativa a casi clinici personalmente trattati nei diversi settori dell’Odontoiatria e considerati validi dalla Commissione Accettazione Soci, sulla base di un protocollo
approvato dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.
Articolo 7
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Le quote annuali associative devono essere versate entro il mese di dicembre di ogni anno o comunque entro la data ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’associazione, non sono trasmissibili, né per atto tra vivi né per successione a causa di morte.
Articolo 8
Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti.
Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone secondo le norme del presente statuto, la cui osservanza è obbligatoria
per gli associati.
La partecipazione all’associazione non può essere temporanea.
Articolo 9
La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, da comunicare al consiglio direttivo con lettera raccomandata entro due mesi, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo
in caso di:
a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
b) violazione delle norme etiche o statutarie;
c) interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
d) condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico.
L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.
Articolo 10
Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea dei Soci Attivi;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente.
Articolo 11
L’assemblea è composta dai soli Soci Attivi, qualunque sia il tempo della loro ammissione purché in regola con i pagamenti della quota associativa.
Ogni socio attivo avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.
Ogni socio attivo non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.
Nell’assemblea ogni socio attivo ha diritto di un voto.
Articolo 12
L’assemblea dei soci attivi deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e per l’approvazione del bilancio
preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri.
L’assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia
fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
Articolo 13
Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax o email, oppure affisso nella sede dell’Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
Articolo 14
Ogni socio attivo maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Articolo 15
L’assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente assistito da un Segretario eletto dall’assemblea.
Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmatodal Presidente e dal Segretario.
Articolo 16
L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dall’assemblea con le modalità previste dall’articolo 11; essi durano in carica per un biennio di esercizio e sono rieleggibili.
Articolo 17
Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina, altresì, un Direttore che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di Segretario.
Articolo 18
Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.
Articolo 19
La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno 15 giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o Mail da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti
da trattare.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 21
È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni, per singolo anno, senza giustificato motivo è considerato dimissionario e decaduto dalla data di riunione del terzo consiglio in cui non è risultato presente.
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell’associazione od, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, compresi fra gli altri quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell’associazione;
b) convocare le assemblee;
c) deliberare sull’ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
e) emanare eventuali regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione;
f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’associazione;
g) stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
h) sottoporre all’assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.
Articolo 24
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica 2 (due) anni e può essere riconfermato una volta.
Il Presidente presiede l’assemblea, convoca e presiede la riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore
dei lavori dell’associazione.
In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Articolo 25
L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea.
Dalla data dell’avviso di convocazione bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
Articolo 26
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposte dalla legge.
Articolo 27
L’associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme
di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite
dall’assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 28
Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.
Genova, 4 aprile 2016.
Articolo 1
È costituita un’Associazione denominata “Digital Implant & Restorative Academy – (DI&RA).”
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Milano, Via Lattanzio,23; potrà comunque, con decisione dell’organo amministrativo aprire sede secondarie e/o ulteriori uffici.
Articolo 3
L’Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e si propone di svolgere e promuovere nell’ambito del territorio nazionale attività didattica di ricerca e di divulgazione nel campo dell’Odontoiatria e degli sviluppi tecnologici nell’impiego del Digitale.
A tali fini, l’Associazione si propone:
a) di organizzare congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, convegni e incontri;
b) di istituire borse di studio, concorsi, premi;
c) di favorire scambi culturali anche con l’estero;
d) di attuare ogni altra iniziativa che contribuisca al progresso scientifico od al miglioramento del livello professionale nel campo della Tecnologia Digitale applicabile all’Odontoiatria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione).
Articolo 4
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
c) da donazioni, legati, lasciti.
Articolo 5
I proventi con cui provvedere all’attività ed alla vita dell’associazione sono costituiti:
a) dalle quote associative;
b) dai proventi dei beni patrimoniali;
c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni
nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.
Articolo 6
Gli associati si suddividono in:
a) Soci Fondatori.
b) Soci Attivi.
c) Soci Ordinari.
d) Soci Onorari.
I soci fondatori sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo.
I soci attivi sono, oltre ai soci fondatori, coloro che risulteranno iscritti dopo apposita delibera del Consiglio direttivo e sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; se in regola con il pagamento della predetta quota, hanno diritto
di partecipare gratuitamente a tutti i congressi e ai corsi di aggiornamento e/o formazione dell’Associazione, hanno diritto-dovere di presenziare ai lavori dell’Assemblea, hanno
diritto di voto in Assemblea, possono rivestire cariche associative; sono in ogni caso tenuti all’osservanza delle norme associative, delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi, nonché
a dare il proprio contributo qualificato alle iniziative e alle finalità dell’Associazione, in particolare collaborando alle attività scientifiche dell’Associazione o all’organizzazione delle manifestazioni, oppure partecipando alle commissioni eventualmente istituite o pubblicando articoli scientifici
nel campo della Odontoiatria su riviste controllate.
I soci ordinari sono coloro che, risulteranno iscritti dopo apposita delibera del Consiglio direttivo e che sono in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l’esercizio della professione di Odontoiatra o di Medico Chirurgo, siano interessati alla Odontoiatria. Fanno parte della categoria di soci Ordinari altresì i medici e i non laureati che comunque svolgano attività quali assistenti di poltrona, odontotecnici, tecnici operatori, igienisti e quanti altri possano orbitare nell’ambito paramedico.
Per essere ammesso all’Associazione in qualità di Socio Ordinario, il candidato dovrà essere in possesso del titolo accademico legalmente riconosciuto per l’esercizio della professione
di Odontoiatra o di Medico Chirurgo o di altra attività come sopra indicata e versare la quota associativa.
I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza;
se in regola con il pagamento della predetta quota, hanno diritto di partecipare gratuitamente al Congresso e ai corsi aggiornamento
e/o formazione dell’Associazione;
sono in ogni caso tenuti all’osservanza delle norme associative e delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi.
I soci Onorari sono coloro che risulteranno iscritti dopo apposita delibera del Consiglio Direttivo, considerati come studiosi nel campo della Odontoiatria o altre personalità che, per singolari benemerenze scientifiche, siano ritenuti degni di particolare riconoscimento e possano dare un apporto qualificato all’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi. Divengono altresì di diritto Soci Onorari, previa espressa richiesta al Consiglio Direttivo, coloro che sono stati Soci Attivi
continuativamente per almeno vent’anni.
I soci Onorari:
hanno diritto di partecipare gratuitamente al Congresso annuale dell’Associazione, hanno diritto di presenziare senza diritto di voto ai lavori dell’Assemblea, possono essere designati a tenere corsi di aggiornamento e/o formazione per l’Associazione; sono in ogni caso tenuti all’osservanza delle norme associative, delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi, nonché a dare il proprio contributo alle iniziative e finalità dell’Associazione.
Ogni attività svolta dai Soci per conto e a favore dell’Associazione è gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute nell’interesse dell’Associazione, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Appartengono alle categorie di soci attivi, ordinari e onorari tutti coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che, condividendo le finalità dell’associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con esplicita indicazione della categoria nella quale il richiedente intende essere compreso e del domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da questa derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
Per essere ammesso all’Associazione in qualità di Socio Attivo, il candidato dovrà inviare al Segretario dell’Associazione la propria domanda d’iscrizione corredata della seguente documentazione:
a) presentazione sottoscritta da due Soci Attivi che si rendano personalmente garanti del reale interesse del candidato per l’Associazione e la cultura dell’Odontoiatria, nonché della sua moralità;
b) il candidato può presentare a discrezione il Curriculum Vitae;
c) documentazione relativa a casi clinici personalmente trattati nei diversi settori dell’Odontoiatria e considerati validi dalla Commissione Accettazione Soci, sulla base di un protocollo
approvato dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.
Articolo 7
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Le quote annuali associative devono essere versate entro il mese di dicembre di ogni anno o comunque entro la data ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’associazione, non sono trasmissibili, né per atto tra vivi né per successione a causa di morte.
Articolo 8
Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti.
Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone secondo le norme del presente statuto, la cui osservanza è obbligatoria
per gli associati.
La partecipazione all’associazione non può essere temporanea.
Articolo 9
La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, da comunicare al consiglio direttivo con lettera raccomandata entro due mesi, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo
in caso di:
a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
b) violazione delle norme etiche o statutarie;
c) interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
d) condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico.
L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.
Articolo 10
Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea dei Soci Attivi;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente.
Articolo 11
L’assemblea è composta dai soli Soci Attivi, qualunque sia il tempo della loro ammissione purché in regola con i pagamenti della quota associativa.
Ogni socio attivo avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.
Ogni socio attivo non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.
Nell’assemblea ogni socio attivo ha diritto di un voto.
Articolo 12
L’assemblea dei soci attivi deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e per l’approvazione del bilancio
preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri.
L’assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia
fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
Articolo 13
Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax o email, oppure affisso nella sede dell’Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
Articolo 14
Ogni socio attivo maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Articolo 15
L’assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente assistito da un Segretario eletto dall’assemblea.
Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmatodal Presidente e dal Segretario.
Articolo 16
L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dall’assemblea con le modalità previste dall’articolo 11; essi durano in carica per un biennio di esercizio e sono rieleggibili.
Articolo 17
Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina, altresì, un Direttore che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di Segretario.
Articolo 18
Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.
Articolo 19
La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno 15 giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o Mail da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti
da trattare.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 21
È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni, per singolo anno, senza giustificato motivo è considerato dimissionario e decaduto dalla data di riunione del terzo consiglio in cui non è risultato presente.
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell’associazione od, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, compresi fra gli altri quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell’associazione;
b) convocare le assemblee;
c) deliberare sull’ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
e) emanare eventuali regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione;
f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’associazione;
g) stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
h) sottoporre all’assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.
Articolo 24
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica 2 (due) anni e può essere riconfermato una volta.
Il Presidente presiede l’assemblea, convoca e presiede la riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore
dei lavori dell’associazione.
In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Articolo 25
L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea.
Dalla data dell’avviso di convocazione bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
Articolo 26
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposte dalla legge.
Articolo 27
L’associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme
di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite
dall’assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 28
Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.
Genova, 4 aprile 2016.